Municipium
Descrizione
omissis
“Sono vietati, all’interno del centro abitato, gli allevamenti di animali di qualsiasi genere, intendendosi per allevamento un numero complessivo di animali superiore a 5 (cinque);
“Sono vietati, all’interno del centro abitato, gli allevamenti di animali di qualsiasi genere, intendendosi per allevamento un numero complessivo di animali superiore a 5 (cinque);
- E’ consentito tenere all’interno del centro abitato un numero complessivo massimo di 5 animali domestici (conigli, pollame ecc.) per esclusivo uso familiare a condizione che :
- la distanza con le altre abitazioni sia superiore a metri 10 (dieci)
- siano rispettate tutte le norme d’igiene e sanità pubblica e che venga effettuata accurata pulizia giornaliera dei pavimenti e delle aree occupate dai predetti animali al fine di non arrecare danno o disturbo di ogni genere al vicinato o provocare esalazioni odorigene;
- E’ fatto obbligo a tutti i proprietari e ai conduttori di cani di assicurare la custodia degli stessi e di adottare tutte le misure adeguate al fine di evitare la fuga e prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali e di cittadini.
È fatto obbligo tenere i cani al guinzaglio nei parchi pubblici e di mettere la museruola se condotti nelle manifestazioni pubbliche e nei luoghi affollati;”
omissis
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Allegati
ORDINANZA_GEN_31
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Ultimo aggiornamento: 18 dicembre 2023, 16:07